Pratiche vietate e AI literacy
Applicabili i divieti dell’art. 5 e le disposizioni sulle competenze in materia di IA.
NEWSLETTER · SETTEMBRE 2026 · N. 2
Obblighi, definizioni e indicazioni per le imprese
Una guida essenziale per comprendere cosa verificare nella propria organizzazione.
L’AI Act non riguarda soltanto chi sviluppa intelligenza artificiale. Può interessare anche le imprese che utilizzano strumenti di IA nei processi amministrativi, commerciali, HR, tecnici, documentali o di comunicazione. Il primo passo è comprendere dove e come l’IA viene utilizzata.
1. QUADRO APPLICATIVO
L’AI Act si applica progressivamente. Nel 2026 il calendario relativo ai sistemi ad alto rischio è stato modificato. È quindi necessario distinguere gli obblighi già applicabili dalle fasi successive.
Applicabili i divieti dell’art. 5 e le disposizioni sulle competenze in materia di IA.
Entrano in applicazione specifici obblighi per i fornitori di modelli di IA per finalità generali.
Si applica in via generale l’AI Act, salvo le eccezioni e le scadenze differenziate previste dal Regolamento. Operano anche gli obblighi di trasparenza dell’art. 50.
Termine di adeguamento per i modelli GPAI immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025.
Applicazione delle principali disposizioni del Capo III, sezioni 1–3, ai sistemi ad alto rischio ricompresi nelle categorie dell’Allegato III.
Applicazione delle medesime disposizioni ai sistemi ad alto rischio collegati ai prodotti disciplinati dalla normativa dell’Allegato I.
Il 2 agosto 2026 non coincide con la piena applicazione di tutto l’AI Act. Le scadenze variano in funzione del tipo di sistema, della finalità concreta e del ruolo assunto dall’organizzazione.
3. RIGUARDA ANCHE LA MIA AZIENDA?
2. LE PAROLE DELL’AI ACT
Sistema automatizzato che elabora input per generare output — contenuti, raccomandazioni, previsioni o decisioni — capaci di influenzare attività o ambienti.
Soggetto che sviluppa o fa sviluppare un sistema di IA e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio.
Soggetto che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità nell’ambito di un’attività professionale.
Modello di IA per finalità generali, capace di svolgere un’ampia gamma di compiti ed essere integrato in diversi sistemi o applicazioni.
Competenze, conoscenze e comprensione necessarie per utilizzare l’IA in modo consapevole, conoscendone opportunità, limiti e rischi.
Contenuto audio, video o immagine generato o manipolato dall’IA che può apparire falsamente autentico.
Il caso in cui un sistema di IA generativa produce informazioni false, inesatte o inventate presentandole in modo plausibile. Gli output rilevanti devono quindi essere verificati prima dell’utilizzo.
Le definizioni aiutano a orientarsi, ma la qualificazione giuridica dipende dal caso concreto. Il ruolo dell’impresa può cambiare in funzione di come il sistema viene sviluppato, integrato, commercializzato o utilizzato.
4. TRASPARENZA — ARTICOLO 50
Dal 2 agosto 2026 si applicano specifici obblighi di trasparenza, differenziati per provider e deployer. Possono riguardare l’interazione con sistemi di IA, contenuti sintetici, deepfake, riconoscimento delle emozioni, categorizzazione biometrica e determinati testi generati dall’IA destinati al pubblico.
5. AI LITERACY
Chi utilizza sistemi di IA deve disporre di competenze coerenti con ruolo, contesto e rischi dell’utilizzo. È opportuno poter dimostrare le misure adottate attraverso policy, istruzioni, formazione e aggiornamenti. Verifica e supervisione umana restano essenziali per gli output rilevanti.
6. PROSSIMI PASSI
gli strumenti di IA utilizzati e le finalità concrete
il ruolo e gli obblighi applicabili
policy, istruzioni, formazione e misure di trasparenza
aggiornamenti normativi e linee guida ufficiali
Il punto di partenza non è adottare nuovi documenti, ma comprendere come l’intelligenza artificiale è già entrata nei processi aziendali. J4U supporta le organizzazioni nella valutazione del proprio livello di esposizione e nella definizione di un percorso di adeguamento proporzionato alla struttura, agli strumenti utilizzati e ai sistemi di compliance già esistenti.
Documento informativo J4U — aggiornato al 3 settembre 2026. Le indicazioni hanno carattere generale e non sostituiscono la valutazione del singolo sistema, della finalità concreta e del ruolo effettivamente assunto dall’organizzazione.